Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale

LIBERA UNIVERSITÀ PER ADULTI CERVIA APS   
 

Art. 1 - Denominazione e sede

E' stata costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e successive modificazioni e integrazioni, come da atto ricognitivo (allegato1), l'Associazione culturale e di utilità sociale, in data 10 giugno 1990, con la denominazione "Libera Università per gli Adulti e per la Terza Età", organizzazione senza fini di lucro e di utilità sociale in Ravenna e Cervia.
A seguito di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 , diviene un' Associazione di Promozione Sociale, operante nei settori culturale e sociale e che assume la denominazione di: Libera Università per Adulti Cervia APS, come da atto statutario registrato il 18/6/2019 n°1972/3.

L'Associazione ha sede legale in Cervia (RA), in via Caduti per la Libertà, 16 e la sua durata è illimitata.
Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli Associati non comporta modifica statutaria. 

Art. 2 - Scopi e Attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nei seguenti due ambiti:

  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Persegue finalità di solidarietà sociale e di promozione culturale a favore di adulti, favorendone l’inserimento e la partecipazione nella vita socio-culturale della città.
In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può:

  • svolgere attività culturale per contribuire alla formazione e aggiornamento dei cittadini, in particolare degli adulti, con corsi, seminari, iniziative socio-culturali;
  • sviluppare un’attività di istruzione extra-scolastica ed extra-universitaria con la collaborazione e l’interscambio con altre università popolari del Paese, con organismi nazionali, europei e internazionali;
  • collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;hnn
  • promuovere e collaborare ad iniziative culturali, di animazione, di aggregazione e socializzazione indirizzate prevalentemente agli adulti;
  • far scoprire interessi sopiti o semplicemente accantonati in attesa della “età libera” e far sì che questa sia vissuta come un valore positivo e capace di portare un contributo a sé e alla comunità;
  • svolgere corsi promozionali di cultura, nonché promuovere e sostenere attività artistiche e ricreative;
  • promuovere e diffondere con tutti i mezzi consentiti pubblicazioni culturali, quali libri, giornali, ecc.;
  • promuovere visite a città d’arte, a mostre e viaggi culturali;
  • collaborare al recupero e alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale locale;
  • realizzare attività statutarie anche nei confronti di terzi, che pur non essendo membri dell’Associazione, hanno interessi affini agli obiettivi statutari dell’Associazione;
  • promuovere iniziative per la raccolta fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;
  • svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Art. 3 - Associati

Il numero degli associati è illimitato.
Possono essere associati all’Associazione le persone fisiche, purchè maggiorenni, che ne condividano le finalità e che s’impegnino a realizzarle.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro la prima riunione utile, in merito alla domanda di ammissione.
All’atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci, con contestuale rilascio della tessera associativa e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.
Sull’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di ricorso alla prima assemblea utile.

Art. 5 - Diritti degli associati

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Il diritto di voto e il diritto di candidatura a far parte del Consiglio Direttivo si acquiscono dopo tre mesi dall'ammissione a socio;

Art. 6 - Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l’annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.
L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  • svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio Direttivo contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato per mezzo di lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato anche l’interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell’assemblea l’associato interessato dal provvedimento s’intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera all’assemblea che abbia confermato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall’assemblea deve essere data comunicazione all’interessato mediante lettera raccomandata.
Il mancato pagamento della quota associativa nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo, andato vano un ulteriore sollecito, comporta la decadenza dell’associato senza necessità di ulteriori formalità, con relativa annotazione sul libro degli associati.
Gli associati receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote associative annuali versate.

Art. 8 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad esempio spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, ecc.
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario e presentarlo all’Assemblea degli associati per l’approvazione, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto economico finanziario verrà depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 10 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio Sindacale (organo facoltativo).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  • elezione, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, del Consiglio Direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
  • eventuale elezione del Collegio Sindacale ed eventuale azione di revoca di tale organo;
  • approvazione del rendiconto economico-finanziario;
  • approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  • approvazione di eventuali regolamenti;
  • esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
  • deliberazione in merito all’esclusione degli associati;
  • deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune.

L’Assemblea è considerata straordinaria quando delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da altra persona eletta tra i presenti.
La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell’Assemblea.
Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Convocazione e funzionamento dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può presentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non votano.
La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati. Nell’eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti di persona o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati ed è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti tra gli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione avviene a mezzo lettera o posta elettronica, da inviarsi a non meno di otto giorno dall’adunanza. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza dal membro più anziano di età. Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal segretario.
Il Consiglio Direttivo rappresenta tutti i soci ed è l'organo esecutivoche decide le iniziative e la politica da seguire.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. A titolo esemplificativo, spetta al Consiglio Direttivo:

  • curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  • redigere il rendiconto economico-finanziario;
  • predisporre eventuali regolamenti interni;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività associativa;
  • deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, compreso la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.
  • ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere assegnati compiti di gestione dell'attività o di rappresentanza o delega.

Art. 14 - Sostituzione membri del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, i posti vacanti saranno reintegrati alla prima Assemblea utile.
Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo eletti a inizio mandato, i componenti rimasti devono convocare l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 16 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, se nominato ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio Sindacale resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Esso controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di rendimento economico-finanziario.

Art. 17 - Pubblicità e trasparenza degli atti associativi

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati in sede, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione. Chi desidera averne copia, si farà carico delle relative spese.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 19 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, da un Centro di conciliazione indipendente.
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo frale parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Cervia, 17 OTTOBRE 2022

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE 08 / 11 / 2022 N. 3485

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LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI DI CERVIA aps

31° anno accademico 2024-2025

 

 

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Potrebbero variare alcuni appuntamenti, su questo sito vengono aggiornate le lezioni ad ogni necessario cambiamento, oltre alle note sul gruppo whatsapp.


Il 20 marzo 2025 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi possono proporre la propria candidatura per collaborare alle varie attività di Libera Università per Adulti Cervia aps. segnalarlo ai componenti dell'attuale consiglio direttivo.

A nome di tutto il Consigio Direttivo 
grazie
Pres. Antonella Ghini Casadei